La c.d. “gerarchia europea dei rifiuti” stabilisce, in generale, un ordine di priorità, che si applica sia alla normativa che alla politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale rispetto alle forme di gestione dei rifiuti stessi. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

La fonte originaria è la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (art. 4), recepita nell’ordinamento nazionale dal d.lgs 152/06 che all’art. 179, comma 1, stabilisce che:

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

  1. a) prevenzione;
  2. b) preparazione per il riutilizzo;
  3. c) riciclaggio;
  4. d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  5. e) smaltimento”.

La “gerarchia” determina per l’appunto un ordine di priorità, ma ognuna delle opzioni previste dalla stessa ha pari dignità e deve essere presa in considerazione come ottimale quando, rispetto alla specifica tipologia di rifiuto, quelle che la precedono siano non praticabili o comunque non siano in grado di garantire il miglior risultato complessivo.